Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
POLITICA – È in questo articolo del decreto legge del 26 maggio 2010 in materia finanziaria che viene stabilita la SOPPRESSIONE (non il trasferimento o l’inglobamento) dei famosi enti “inutili”. In particolare il comma 18, a pagina 28 del documento allegato (DL_stabilizzazione-finanziaria_26_05_10), in totale 150 pagine del relative a “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”. L’elenco è proprio quello della tabella già pubblicata da OggiScienza. Lo trovate a p. 143 del documento ministeriale.
Il personale a tempo indeterminato viene trasferito alle amministrazioni indicate (fra l’altro non indicate per tutti gli enti soppressi, per esempio INDAM…). Gli altri, le centinaia o forse migliaia di ricercatori precari, possono cercarsi un altro lavoro!
Le amministrazioni acquisiscono anche tutta la strumentazione attualmente in dotazione agli enti soppressi.
Non è chiaro (a me che non mi oriento nel linguaggio burocratico) se anche la sede dell’attività debba essere trasferita. Si dice infatti: “Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.”
Buona lettura.